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Riferimenti normativi su organizzazione e attività

Decreto Legislativo 175/2016 – Testo Unico sulle Società Partecipate

L’Assemblea dei Soci del 1/8/2023 ha preso atto che la Società deve essere classificata “a controllo pubblico” secondo la definizione dell’Articolo 2 – punto m) del Decreto Legislativo 175/2016 dando mandato al Consiglio d’Amministrazione di adottare tutti gli adempimenti conseguenti.
La Società ha provveduto a proporre all’Assemblea dei Soci la revisione dello Statuto Sociale e a nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT).

Intesa S.p.A. non rientra tra le Società oggetto di alienazione [Art. 24 “Revisione straordinaria delle
partecipazioni”]
ed i Soci possono detenere legittimamente la loro partecipazione in Intesa S.p.A. perché la Società gestisce, direttamente ed indirettamente, “Servizi di Interesse Generale” [Art. 4 “Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche” – comma 2.a]:

  • direttamente:
    • il servizio pubblico locale di illuminazione pubblica nei Comuni di: Chiusi, Monticiano, Montalcino
    • il servizio di teleriscaldamento nel Comune di Arcidosso
  • indirettamente:
    • il servizio pubblico locale di distribuzione gas tramite Estra S.p.A. (25,139%)
    • il servizio idrico integrato tramite Nuove Acque S.p.A. (1,006%)

Per quanto riguarda l’Articolo 20 – “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, con
riferimento alle linee guida emanate dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti: “L’art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all’adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019. Nell’applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all’area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della “dimensione economica” dell’impresa. Pertanto, al fine di consentire l’omogenea applicazione del citato articolo 20, comma 2, lett. d), del TUSP,
si riportano, nella tabella sottostante, le modalità di calcolo del fatturato, definite con riferimento alle singole voci del conto economico ritenute rilevanti per ciascuna attività.”
, si predispone lo schema riassuntivo del Fatturato della Società come “Holding di partecipazioni” e quindi soggetta agli adempimenti del D. Lgs.142/2018:

Attività 1Proventi da Partecipazioni: € 0,00 (voce C15)
Peso indicativo dell’attività %0% su Fatturato Holding (A1+A5+C15+C16: € 1.972.695,73)
Attività 2Proventi Immobiliari: € 1.064.850,44 (voce A5)
Peso indicativo dell’attività %65% su Fatturato Holding (A1+A5+C15+C16: € 1.972.695,73)
Attività 3Servizio di illuminazione pubblica: € 768.738,95 (voce A1)
Peso indicativo dell’attività %27% su Fatturato Holding (A1+A5+C15+C16: € 1.972.695,73)
Attività 4Servizio energia: € 83.438,85 (voce A1)
Peso indicativo dell’attività %8% su Fatturato Holding (A1+A5+C15+C16: € 1.972.695,73)

Precisando che la sommatoria delle voci:
A1 (€ 852.177,80) + A5 (€ 1.064.850,44) + C15 (€ 0) + C16 (€ 55.667,49)
per indicare il Fatturato delle Holding di Partecipazioni secondo la definizione delle “linee guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP”, risulta pari ad € 1.972.695,73.